Grance Senesi
Con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14.06.2010 e successiva modificazione con Decreto Ministeriale del 30.11.2011, pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP, è stato approvata la DOC “Grance Sensesi”.
La denominazione di origine controllata "Grance Senesi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Grance Senesi" Rosso,
"Grance Senesi" Rosso Riserva
"Grance Senesi" Bianco
"Grance Senesi" Passito
"Grance Senesi" Vendemmia Tardiva
"Grance Senesi" Canaiolo
"Grance Senesi" Sangiovese
"Grance Senesi" Merlot
"Grance Senesi" Cabernet Sauvignon
"Grance Senesi" Malvasia Bianca lunga.
Composizione ampelografica:
“ Grance Senesi “ Rosso - “ Grance Senesi “ Rosso riserva:
Sangiovese : minimo 60%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
“ Grance Senesi “ Bianco:
Trebbiano, Malvasia Bianca Lunga da soli o congiuntamente minimo: 60%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.
“ Grance Senesi “ Passito
Trebbiano, Malvasia Bianca Lunga da soli o congiuntamente minimo: 60% .
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.
“ Grance Senesi “ Vendemmia Tardiva:
Trebbiano, Malvasia Bianca Lunga da soli o congiuntamente minimo: 60%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.
La denominazione di origine controllata Grance Senesi, seguita dalle seguenti specificazioni:
“Canaiolo “, “Sangiovese “, “Merlot “, “Cabernet” Sauvignon, “ Malvasia Bianca Lunga “, è riservata a vini ottenuti da uve provenienti da questi singoli vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
Zona di produzione:
La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata « Grance Senesi » in provincia di Siena, comprende il territorio amministrativo dei Comuni di Rapolano Terme, Murlo, Asciano, Monteroni D’Arbia.
Densità d'impianto:
Per gli impianti e i reimpianti dei vigneti messi a dimora dopo l'approvazione del presente
disciplinare di produzione la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.500 per ettaro. Per i vigneti preesistenti con densità inferiore ai 3.500 ceppi per ettaro, la produzione non potrà essere superiore a kg 3 per ceppo, ferme restando le produzioni massime di uva per ettaro.
Resa per ettaro e titolo alcolometrico:
Rosso: 8 t. per ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo12%.
Rosso Riserva: 8 t. per ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo13,50%, invecchiamento 12 mesi in legno.
Bianco: 9 t. per ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo 11%.
Passito: 9 t. per ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo17% di cui svolto massimo l'11%, invecchiamento minimo12 mesi in recipienti in legno della capienza massima di 225 litri.
Vendemmia Tardiva: 9 t. per ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo15% di cui svolto al massimo l'11%.
Canaiolo: 8 t. per ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo12,50%, invecchiamento 5 mesi in legno.
Sangiovese: 8 t. per ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo12,50%, invecchiamento 5 mesi in legno.
Merlot: 8 t. per ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo12,50%, invecchiamento 5 mesi in legno.
Cabernet Sauvignon: 8 t. per ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo12,50%, invecchiamento 5 mesi in legno.
Malvasia bianca lunga: 9 t. per ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo11%.
Menzione “riserva”:
La menzione "riserva" è ammessa solo per vini provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un'età minima di 5 anni.
Annata:
Nell'etichetta dei vini a denominazione di origine controllata "Grance Senesi" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Nome della vigna in etichetta:
Può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale.
Appassionato di vino da molto tempo, ho organizzato vari eventi di presentazione prodotti utilizzando varie location a Milano, Padova, Bergamo,...
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