Le denominazioni di origine si classificano in :
Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);
Denominazione di origine controllata (D.O.C.).
Le D.O.C.G. e le D.O.C. sono le menzioni specifiche tradizionali
utilizzate dall'Italia per designare i v.q.p.r.d. (Vini di qualità
prodotti in regioni determinate).
Tali vini sono disciplinati dal Reg. CEE 823/87, dalla Legge n.
164/92, dal D.P.R. n. 348/94 e dai relativi Disciplinari di produzione
riconosciuti con apposito decreto. Nome della regione determinata
da cui i vini provengono, riconosciuta con apposito Decreto.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Le dimensioni dei caratteri di tale menzione devono essere
almeno il doppio rispetto a quelle utilizzate per indicare la
sede dell'imbottigliatore.
Le diciture specifiche tradizionali "Denominazione di Origine
Controllata e Garantita" o "Denominazione di Origine Controllata"
sono indicate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non
devono superare quelle utilizzate per la regione determinata e
devono essere poste immediatamente sotto il nome della regione
determinata stessa; vanno riportate per esteso, senza abbreviazioni.
In tutti gli altri casi (es. sulle etichette complementari) possono
essere utilizzate le abbreviazioni seguenti: D.O.C.G. o D.O.C..
Il nome oppure la ragione sociale dell'imbottigliatore:
deve essere indicato unitamente alla menzione del Comune o frazione
e dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede
principale.
Quando l'imbottigliamento ha luogo in un comune o in una frazione
diversi da quelli di cui sopra o da un comune vicino, le indicazioni
suddette sono accompagnate da un'indicazione che precisa il Comune
o la frazione in cui questa operazione ha luogo e, se essa ha
luogo in un altro Stato membro, della indicazione dello stesso.
La sede principale dell'imbottigliatore (indicazione del
Comune o frazione e dello Stato membro). La sede dell'imbottigliatore
va indicata in caratteri di dimensioni non superiori alla metà
di quelli utilizzati per indicare la regione determinata.
Lo Stato membro in cui ha sede l'imbottigliatore deve essere
in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione con cui
è indicata la sede, per esteso, dopo l'indicazione del Comune.
Nei casi in cui i nomi propri, ragioni sociali o indirizzi
di ditte, cantine, fattorie e simili contengono in tutto o in
parte termini geografici riservati ai Vini DOCG, DOC o IGT, o
possono creare confusione con essi, è fatto obbligo che i
caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di
altezza per due di larghezza ed, in ogni caso, non siano superiori
ad un quarto, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati
per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta
o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.
Nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione
va indicato il nome dello Stato membro al quale appartiene la
regione determinata.
Il volume nominale deve essere indicato in litri, centilitri o
millilitri, espresso in cifre accompagnate dall'unità di misura
utilizzata o dal simbolo di tale unità.
L'indicazione del Volume nominale del prodotto sull'etichetta
è fatta a mezzo di cifre di un'altezza minima di: 6 millimetri
se il volume nominale è superiore a 100 centilitri; 4 millimetri
se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri
e superiore a 20 centilitri; 3 millimetri se il volume nominaleè
pari o inferiore a 20 centilitri e superiore a 5 centilitri; 2
millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 5
centilitri.
Titolo alcolometrico effettivo: va riportato in unità
e mezza unità di percentuale in volume. La cifra corrispondente
alla gradazione alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo
"% vol".
Tale indicazione può essere eventualmente preceduta dalla
dizione "gradazione alcolometrica effettiva" o "alcole effettivo"
o dall'abbreviazione "alc." e deve essere in cifre di un'altezza
minima di 5 mm se il volume nominale è superiore a 100 cl, di
3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl e di
2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl.
Le suddette indicazioni obbligatorie devono essere: raggruppate
in un unico campo visivo o su una unica etichetta o su varie etichette
apposte sul recipiente o sul recipiente stesso.
E' tuttavia ammesso che le indicazione obbligatorie relative all'importatore
possano figurare fuori del campo visivo nel quale figurano le
altre indicazioni obbligatorie; presentate in caratteri chiari,
leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo
sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte nettamente
dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni; redatte
in una o più altre lingue ufficiali della Comunità, in modo che
il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna indicazione.
ALTRE INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Indicazioni ecologiche: consistono in un invito, chiaramente
visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i
contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio scritto
o di pittogramma.
Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono
essere inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore
a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200
ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori
a 500 ml.
Nel caso di pittogramma una rappresentazione grafica di dimensioni
non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore
a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o inferiore
a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori
a 1.500 ml.
Sui contenitori destinati ad essere resi dopo l'uso e nuovamente
riempiti, immessi sul mercato interno deve altresì
figurare, sul contenitore o sull'etichetta, chiaramente visibile,
un'indicazione scritta o un pittogramma di dimensioni pari a quelle
sopra indicate, che indichi chiaramente che si tratta di un imballaggio
nuovamente riempibile.
Lotto: per lotto si intende un insieme di unità
di vendita di vino, prodotto o confezionato in circostanze praticamente
identiche.
Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore
del prodotto alimentare; figura in modo da essere facilmente visibile,
chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla
lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere
distinto dalle altre indicazioni in etichettatura.
INDICAZIONI FACOLTATIVE
Lettera minuscola "e": marchio CE per gli imballaggi preconfezionati
corrispondanti ai requisiti della Direttiva n.106/75 e successive
modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; deve
essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta
nello stesso campo visivo del volume nominale.
Marchio anche non depositato, purché non riporti parole, parti
di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare
confusione o indurre in errore le persone a cui si rivolgono;
non contengano il nome di un v.q.p.r.d.; ecc.
Titolo alcolometrico totale, può essere indicato
completando la cifra del titolo alcolometrico effettivo con il
segno + seguito dalla cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica
potenziale e dal simbolo "% vol" (es. 10 + 2 %vol), oppure scrivendo
"titolo alcolometrico totale" o " alcole totale" seguito dalla
cifra corrispondente e dal simbolo "% vol".
Tale cifra deve essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi
la medesima altezza minima di quella prevista per l'indicazione
per il titolo alcolometrico effettivo a cui si rimanda.
La menzione "imbottigliato nella zona di produzione" o "imbottigliato
in ..." seguita dal nome della regione determinata può essere
riportata soltanto se l'imbottigliamento è stato effettuato nella
regione determinata in causa.
Nei casi in cui l'imbottigliamento sia effettuato da un vinificatore
produttore delle uve, una delle seguenti menzioni: "imbottigliato
dal viticoltore"; "imbottigliato all'origine"; "imbottigliato
dalla cantina sociale"; "imbottigliato dai produttori riuniti".
Partecipanti al circuito commerciale ed attività professionale:
Nome o ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche
che hanno partecipato al circuito commerciale del v.q.p.r.d. nonchè‚
del Comune o frazione in cui queste hanno la sede principale.
L'indicazione della sede deve essere riportata con caratteri non
superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la
regione determinata. Il nome o la ragione sociale di coloro che
hanno partecipato al circuito commerciale deve essere completato
da una indicazione che ne ponga in risalto l'attività professionale,
con uno dei seguenti termini: "viticoltore", "raccolto da ...",
"distribuito da ...", "messo in bottiglia per ... da ...", "negoziante
di vino", ed altri termini analoghi.
La ragione sociale dell'imbottigliatore dello speditore
o di una delle persone che hanno partecipato al circuito commerciale
può essere accompagnata dai termini "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina", "azienda agricola", "contadino", "viticoltore",
soltanto se il vino è stato interamente ottenuto da uve
raccolte nelle vigne facenti parte dell'azienda agricola, qualificate
con uno dei termini suddetti e la vinificazione effettuata nella
stessa azienda e purch‚ non venga aggiunto mosto di uve concentrato
rettificato ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica
naturale del prodotto in questione.
Sottozona: si può indicare il nome di una unità geografica
più piccola della regione determinata purch‚ l'unità geografica
sia espressamente prevista dal Disciplinare di produzione e che
le uve da cui si ricava il v.q.p.r.d. provengano al 100% dalla
unità di cui sopra.
Distinzioni: sono riconoscimenti attribuiti da un organismo
ufficiale ad una partita di vino proveniente inizialmente dal
medesimo recipiente, in occasione di banchi d'assaggio, concorsi
enologici, ecc. (art. 27 Legge 164/92). Abbazia, Castello: tali
termini, nonchè‚ le loro illustrazioni, possono essere
utilizzati a condizione che il vino provenga esclusivamente da
uve raccolte nelle vigne facenti parte della stessa azienda viticola
e se la vinificazione è stata effettuata in tale azienda.
Informazioni relative: alla storia del vino; alla storia
della ditta; alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura
che sono all'origine del vino medesimo (utilizzando uno dei termini
seguenti: "Vino di collina", "Vino di colle" nel caso in cui i
terreni dei vigneti siano a giacitura collinare), comprese, se
del caso, le varietà di vite utilizzate, anche qualora si tratti
di tre o più varietà e purché, in tal caso, le varietà citate
rappresentino almeno l'85% delle varietà globalmente utilizzate
per l'elaborazione del vino in questione; all'invecchiamento del
vino medesimo, utilizzando le diciture "vecchio", "invecchiato"
a condizione che siano espressamente previste dal relativo Disciplinare
di produzione.
Le informazioni riguardanti la storia del vino e la storia
della ditta non devono figurare sull'etichetta nella quale
sono riportate le indicazioni obbligatorie, ma in una zona dell'etichetta
nettamente separata da quella nella quale figurano le indicazioni
obbligatorie o in una o più etichette complementari o sul pendaglio.
Possono invece figurare sulla medesima etichetta in cui figurano
le indicazioni obbligatorie, le informazioni brevi relative alla
natura del vino o delle ditte, come "Viticoltori da ...", "Casa
fondata nel ...", "Commercianti dal ...", i termini "Vino di colle"
e "Vino di collina" e le informazioni relative all'invecchiamento
del vino, "Vecchio" o "Invecchiato".
Menzione Comunitaria: "Vino di qualità prodotto in una
regione determinata" o "v.q.p.r.d.".
Annata: l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve
è ammessa solo se tutte le uve utilizzate per la vinificazione
del v.q.p.r.d. sono state raccolte durante l'annata di cui è prevista
l'indicazione.
Per taluni v.q.p.r.d. tale indicazione è obbligatoria quando stabilita
dal relativo Disciplinare di produzione.
Varietà dei vitigni: quando l'indicazione è prevista
dal Disciplinare di produzione ed il vino deve provenire, almeno
per l'85%, dal vitigno menzionato a cui devono essere detratti
i prodotti utilizzati per una eventuale dolcificazione e nel rispetto
delle norme previste al riguardo dal disciplinare di produzione.
Nel caso in cui si indichino due vitigni il vino deve provenire
esclusivamente dai vitigni menzionati e deve essere indicato per
primo il vitigno che concorre in misura preponderante.
Raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione
del vino: i piatti con i quali il vino può essere servito;
il modo di servire il vino al consumatore; i trattamenti del vino
che presenti un certo deposito; l'ammissione del vino per fini
religiosi; la conservazione del vino.
Menzione "vigna" seguita dal toponimo a condizione che:
detto nome sia riportato nella mappa catastale; l'area sia identificata
nell'albo dei vigneti; la menzione "vigna" seguita dal toponimo
sia rivendicata al momento della dichiarazione annuale delle uve
e di denuncia delle medesime alla Camera di Commercio; la vinificazione
delle uve corrispondenti avvenga separatamente.
Colore: precisazione che si tratta di un vino rosso, di
un vino rosato o di un vino bianco. Per taluni v.q.p.r.d. tale
precisazione è obbligatoria quando stabilita dal relativo Disciplinare
di produzione. Quando previsto dai rispettivi disciplinari di
produzione, i suddetti colori possono essere completati da una
precisazione concernente la tonalit… del colore stesso: "giallo",
"dorato", "paglierino", "ambrato", "verdolino", "rubino", "granato",
"cerasuolo", "aranciato", "chiaretto". Tali tonalità possono
essere riportate anche senza indicare il colore base (rosso, rosato,
bianco).
Le menzioni tradizionali complementari si possono indicare
solamente se previste dal relativo Disciplinare di produzione,
utilizzando uno dei termini seguenti: "riserva", "riserva speciale",
"superiore", "classico", "recioto", "sciacchetr…", "est! est!!
est!!!", "cacc'e mitte", "amarone", "vergine", "scelto", "Auslese",
"vino nobile", "Buttafuoco", "Sangue di Giuda", "Gutturnio".
Tali diciture devono figurare in caratteri di dimensione uguale
o inferiore a quella dei caratteri utilizzati per l'indicazione
della regione determinata.
L'utilizzazione dei termini "classico" e "riserva" è disciplinata
anche dall'art. 5 della Legge n. 164/92.
Tenore di zucchero residuo: tipo di prodotto con riferimento
al tenore di zucchero residuo del v.q.p.r.d. medesimo. A tale
proposito si possono utilizzare, purchè‚ previsti dai relativi
Disciplinari di produzione, a seconda dei casi, i seguenti termini:
"secco" o "asciutto"; "abboccato"; "amabile"; "dolce".
Tipo di elaborazione: solamente se previsto dai relativi
Disciplinari di produzione, utilizzando uno dei termini seguenti:
"passito", "lacrima", "lacrima Christi", "sforzato", "sfurzat",
"cannellino", "vino santo", "kretzer", "vivace", "vino novello",
"vin noveau", "dunkel", "vendemmia tardiva", "lambiccato".
L'utilizzazione del termine "novello" è disciplinata
anche dall'art. 5 della Legge n. 164/92 e dal D.M. 06/10/89 e
successive modificazioni.
Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo le diciture
specifiche tradizionali "denominazione di origine controllata"
o "denominazione di origine controllata e garantita", da nomi
di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche
di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.
Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare
di produzione.
Le indicazioni relative al colore, al tipo di prodotto, al modo
di elaborazione, al vitigno, devono essere riportate in caratteri
di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati
per indicare la regione determinata.
Numerazione: è indicato sull'etichetta unitamente ad un
termine indicante che trattasi di un numero di recipiente.
Precisazioni concernenti elementi, soprattutto organolettici,
che caratterizzano il v.q.p.r.d.
Le indicazioni facoltative possono: figurare sulla stessa
etichetta recante le indicazioni obbligatorie o su una o più etichette
complementari; essere stampate direttamente sul recipiente.
Informazioni tratte dal sito ufficiale del Ministero delle Politiche
Agricole
http://www.politicheagricole.it
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