I vini ad indicazione geografica tipica rientrano nella definizione
di cui all'all. 1, punto 13 del Reg. CEE 822/87; sono disciplinati
dalla Legge 10/02/92 n. 164, dal D.P.R. 20/04/94 n. 348 e dai
disciplinari di produzione riconosciuti con apposito decreto.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Nome di un'area geografica riconosciuta con apposito decreto.
Le dimensioni dei caratteri di tale menzione devono essere al
meno il doppio rispetto a quelle utilizzate per indicare la sede
dell'imbottigliatore.
La menzione "Indicazione geografica tipica" va posizionata immediatamente
al di sotto del nome geografico ed indicata in caratteri di dimensioni
non superiori a quelli utilizzati per il nome geografico.
Nome o ragione sociale dell'imbottigliatore, completato,
secondo i casi, con i termini: "Imbottigliatore...", "Imbottigliato
da...", "Condizionato da..." (per i recipienti diversi dalle bottiglie);
nel caso d'imbottigliamento per conto terzi: "Imbottigliato per...
da...", "Condizionato per... da..." (per i recipienti diversi
dalle bottiglie).
La sede principale dell'imbottigliatore (indicazione del
Comune o frazione e dello Stato membro). La sede dell'imbottigliatore
va indicata in caratteri di dimensioni non superiori alla metà
di quelli utilizzati per indicare il nome geografico.
Lo Stato membro in cui ha sede l'imbottigliatore deve essere in
caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione con cui
è indicata la sede, per esteso, dopo l'indicazione del Comune.
Nome dello Stato membro (per i vini destinati all'estero)
nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo
la vinificazione, nel caso in cui queste due operazioni abbiano
avuto luogo nello stesso Stato membro.
In caso contrario va indicato: "Vino ottenuto in ... da uve raccolte
in ..." completato dall'indicazione degli Stati membri.
Il volume nominale deve essere indicato in litri, centilitri
o millilitri, espresso in cifre accompagnate dall'unità di misura
utilizzata o dal simbolo di tale unità.
L'indicazione del Volume nominale del prodotto sull'etichetta
è fatta a mezzo di cifre di un'altezza minima di: 6 millimetri
se il volume nominale è superiore a 100 centilitri; 4 millimetri
se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore
a 20 centilitri; 3 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore
a 20 centilitri e superiore a 5 centilitri; 2 millimetri se il
volume nominale è pari o inferiore a 5 centilitri.
Titolo alcolometrico effettivo: va riportato in unità e
mezza unità di percentuale in volume. La cifra corrispondente
alla gradazione alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo
"% vol".
Tale indicazione può essere eventualmente preceduta dalla dizione
"gradazione alcolometrica effettiva" o "alcole effettivo" o dall'abbreviazione
"alc." e deve essere indicata sull'etichetta a mezzo di cifre
di un'altezza minima di 5 mm se il volume nominale è superiore
a 100 cl, di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore
a 20 cl e di 2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl.
Le suddette indicazioni obbligatorie devono essere: raggruppate
in un unico campo visivo o su un'unica etichetta o su varie etichette
apposte sul recipiente o sul recipiente stesso.
E' tuttavia ammesso che le indicazione obbligatorie relative all'importatore
possano figurare fuori del campo visivo nel quale figurano le
altre indicazioni obbligatorie; presentate in caratteri chiari,
leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo
sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte nettamente
dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.
ALTRE INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Indicazioni ecologiche: consistono in un invito, chiaramente
visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i
contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio scritto
o di pittogramma.
Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono
essere inferiori ad 1 mm per i contenitori di capacità pari od
inferiore a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore
a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori
superiori a 500 ml.
Nel caso di pittogramma una rappresentazione grafica di dimensioni
non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore
a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o inferiore
a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori
a 1.500 ml.
Sui contenitori destinati ad essere resi dopo l'uso e nuovamente
riempiti, immessi sul mercato interno, deve altresì figurare sul
contenitore o sull'etichetta, chiaramente visibile, un'indicazione
scritta o un pittogramma di dimensioni pari a quelle sopra indicate,
che indichi chiaramente che si tratta di un imballaggio nuovamente
riempibile.
Materiali: al fine di consentire l'identificazione dei
materiali diversi dal vetro, i contenitori per i liquidi destinati
al mercato interno devono essere contrassegnati mediante un esagono
regolare o un cerchio all'interno del quale deve essere riportata
una abbreviazione corrispondente al materiale utilizzato per la
fabbricazione (vedasi allegato 1 del D.M. 28/06/89).
Per i contenitori di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del
lato del predetto esagono deve essere non inferiore ad un centimetro
ovvero il diametro del cerchio non inferiore ai due centimetri.
Per i contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml, la lunghezza
del lato del predetto esagono non deve essere inferiore a mezzo
centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ad un
centimetro.
Le dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle abbreviazioni
deve essere rapportata alla superficie dell'esagono o del cerchio.
I contrassegni suddetti vanno impressi o apposti sul corpo principale
del contenitore.
Lotto: per lotto si intende un insieme di unità di vendita
di vino, prodotto o confezionato in circostanze praticamente identiche.
Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del
prodotto alimentare; figura in modo da essere facilmente visibile,
chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera
"L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto
dalle altre indicazioni in etichettatura.
Recipienti particolari: i "vini ad IGT" possono essere
posti in commercio anche in recipienti di materiali diversi da
quelli previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 162/65 (vetro, terraglia,
ceramica, ecc.), come ha disposto il D.M. 16/12/91, che ne ha
stabilito anche le caratteristiche.
Su tali contenitori deve esse re riportata a cura del confezionatore,
in modo chiaro, leggibile ed indelebile, la data di riempimento,
adottando la menzione "prodotto confezionato il ..." seguita dall'indicazione
del giorno, mese e anno.
Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere
apposta a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari,
leggibili ed indelebili la data di scadenza del prodotto.
Tale data deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo
in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche
organolettiche e, comunque, non deve superare mesi nove e mesi
sei da quella di confezionamento, a seconda del materiale impiegato
per fabbricare i contenitori. Tuttavia il confezionatore può apporre
una data di scadenza superiore a quella stabilita e, comunque,
non superiore a mesi dodici e a mesi nove e alle condizioni stabilite
dall'art. 3 del D.M. 16/12/91 suddetto. I contenitori in questione
devono essere rispondenti alle norme della Legge n. 283/62, del
D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti e del D.P.R. 23/08/82
n. 777.
Le indicazioni obbligatorie sono redatte in una o più altre lingue
ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa
comprendere facilmente ciascuna indicazione.
Se il prodotto è imbottigliato o condizionato nello stesso stato
membro in cui è messo in circolazione, i termini riguardanti l'imbottigliatore
o il condizionatore sono indicati in una o più lingue ufficiali
della Comunità agevolmente comprese dagli acquirenti dello stato
membro in parola.
INDICAZIONI FACOLTATIVE
Lettera minuscola "e": marchio CE per gli imballaggi
preconfezionati corrispondanti ai requisiti della Direttiva n°.
106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di
riempimento.
La lettera minuscola "e" deve essere riportata in caratteri di
almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume
nominale.
Colore: precisazione che si tratta di un vino rosso, di
un vino rosato, di un vino bianco.
Riferimento agli zuccheri residui. In proposito si possono
utilizzare i seguenti termini: "secco" o "asciutto", soltanto
a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero
residuo di 4 g/l al massimo oppure di 9 g/l al massimo, quando
il tenore di acidità totale, espresso in g/l in acido tartarico
per litro, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero
residuo; "abboccato", soltanto a condizione che il vino in causa
abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quello di cui
alla lettera a), ma non superiore, al massimo a 12 g/l oppure
18 g/l, quando il tenore di acidità totale è fissato in applicazione
del secondo comma, primo trattino del punto 7 dell'art. 14 del
Reg. CEE n. 3201/90; "amabile", soltanto a condizione che il vino
in causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli
di cui alla lettera b), ma non superiore al massimo a 45 g/l;
"dolce", soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore
di zucchero residuo non inferiore a 45 g/l.
Marchio anche non depositato, purchè non riporti parole,
parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale
da creare confusione o indurre in errore le persone a cui si rivolgono;
non contengano il nome di un v.q.p.r.d.; ecc.
Titolo alcolometrico totale, può essere indicato completando
la cifra del titolo alcolomentrico effettivo con il segno + seguito
dalla cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale
e dal simbolo "% vol" (es. 10 + 2 %vol), oppure s crivendo "titolo
alcolometrico totale" o " alcole totale" seguito dalla cifra corrispondente
e dal simbolo "% vol".
Tale cifra deve essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi
la medesima altezza minima di quella prevista per il titolo alcolometrico
effettivo a cui si rimanda.
Raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione
del vino: i piatti con i quali il vino può essere servito;
il modo di servire il vino al consumatore; i trattamenti del vino
che presenti un certo deposito; l'ammissione del vino per fini
religiosi; la conservazione del vino.
Partecipanti al circuito commerciale e indicazione dellattività
Nome o ragione sociale e sede principale delle persone che hanno
partecipato al circuito commerciale del vino.
L'indicazione della sede deve essere riportata con caratteri non
superiori alla metà di quelli utilizzati per la menzione "vino
da tavola".
Il nome o la ragione sociale di coloro che hanno partecipato al
circuito commerciale deve e ssere completato da una indicazione
che ne ponga in risalto l'attività professionale, con uno dei
seguenti termini: "viticoltore", "raccolto da ...", "distribuito
da ...", "messo in bottiglia per ... da ...", "negoziante di vino",
ed altri termini analoghi.
La ragione sociale dell'imbottigliatore o di una delle persone
che hanno partecipato al circuito commerciale può essere accompagnata
dai termini "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", "azienda
agricola", "contadin o", "viticoltore", soltanto se il vino è
stato interamente ottenuto da uve raccolte nelle vigne facenti
parte dell'azienda agricola, qualificate con uno dei termini suddetti
e la vinificazione effettuata nella stessa azienda e purchè non
venga aggiunto mosto di uve concentrato rettificato ai fini dell'aumento
della gradazione alcolometrica naturale del prodotto in questione.
Varietà: l'indicazione del nome della varietà di vite rientra
fra quelle facoltative, ma a condizione che tali vitigni siano
previsti dalla CE come raccomandati o autorizzati per la zona
geografica da cui provengono le uve e che siano espressamente
previsti dal relativo disciplinare di produzione.
Il nome del vitigno deve essere posizionato sul medesimo rigo
del nome geografico, o al di sopra del nome geografico o al di
sotto della menzione "indicazione geografica tipica".
Il nome del vitigno riportato in stretta connessione al nome geografico
(stesso rigo) deve figurare in caratteri delle stesse dimensioni,
rilievo e d intensità colorimetrica del nome geografico; negli
altri casi di posizionamento sopra specificati è consentito che
il nome del vitigno sia indicato in caratteri di altezza non superiore
al doppio di quelli utilizzati per il nome geografico (Circolare
n. 9/96 del 14/10/96 Prot. n. 62555 del Ministero Risorse Agricole
Alimentari e Forestali - Direzione Generale Politiche Agricole).
Vino Novello purchè il prodotto sia stato imbottigliato
entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si rif erisce
la vendemmia; riporti l'indicazione dell'annata; sia confezionato
in recipienti aventi una capacità non superiore ad un litro e
mezzo o in contenitori di acciaio inox fino a 60 litri.
I vini novelli possono essere commercializzati, per il consumo
diretto, a partire dal 6 novembre.
La circolare n. 9/96 del 14/10/96 sopra citata stabilisce che
la menzione "Vino Novello" può figurare in caratteri di dimensioni,
in altezza, fino al triplo di quelli utilizzati per il nome geografico.
Annata: l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve
è ammessa solo se tutte le uve utilizzate per la vinificazione
del vino a IGT sono state raccolte durante l'annata di cui è prevista
l'indicazione, oppure se il vino è ottenuto per almeno l'85% da
uve raccolte nella annata dichiarata, previa detrazione del quantitativo
utilizzato per una eventuale dolcificazione.
Distinzioni: sono riconoscimenti attribuiti da un organismo
ufficiale ad una partita di vino proveniente inizialmente dal
medesimo recipiente, in occasione di banchi d'assaggio, concorsi
enologici, ecc. (art. 27 Legge 164/92).
Abbazia, Castello tali termini, nonché le loro illustrazioni,
possono essere utilizzati a condizione che il vino provenga esclusivamente
da uve raccolte nelle vigne facenti parte della stessa azienda
viticola e se la vinificazione è stata effettuata in tale azienda.
Azienda vinicola menzione: "Imbottigliato dal viticoltore";
"Imbottigliato all'origine"; "Imbottigliato dalla Cantina sociale";
"Imbottigliato dai produttori riuniti"; ecc. purchè il vino provenga
totalmente dall'azienda agricola in cui le uve sono state raccolte
e vinificate e purchè non venga aggiunto mosto di uve concentrato
rettificato ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica
naturale del prodotto in questione.
Informazioni relative: alla storia del vino; alla storia
della ditta; alle condizioni naturali e tecniche della viticoltura
di origine, utilizzando uno dei termini seguenti: "Vino di collina",
"Vino di colle" nel caso in cui i terreni dei vigneti siano a
giacitura collinare. Possono inoltre figurare sulla medesima etichetta
in cui figurano le indicazioni obbligatorie le informazioni brevi
relative alla natura del vino o delle ditte, come "Viticoltori
da ...", "Casa fondata nel ...", "Commercianti dal ...".
Le informazioni riguardanti la storia del vino e la storia della
ditta non devono figurare sull'etichetta nella quale sono riportate
le indicazioni obbligatorie, ma in una zona dell'etichetta nettamente
separata da quella nella quale figurano le indicazioni obbligatorie
o in una o più etichette complementari o sul pendaglio.
Precisazioni: si possono utilizzare uno dei termini seguenti:
"Vino passito", "Vin santo", "Lacrima Christi", "Rossissimo".
Detti termini possono essere utilizzati solo se previsti dai relativi
disciplinari di produzione.
I caratteri utilizzati per indicare tali termini e quelli relativi
al colore particolare (es. chiaretto, rubino , ecc.) non possono
essere di dimensione superiore a quella dei caratteri utilizzati
per indicare la zona geografica.
La Circolare n. 9/96 del 14/10/96 più volte citata, stabilisce
che la collocazione della menzione "Vino Novello" nonché dei termini
riferiti al colore e di altre menzioni complementari ammesse dalla
normativa nazionale e comunitaria per i vini a IGT, gli stessi
possono figurare in etichette sia al di sopra del nome geografico,
sia al di sotto della menzione "Indicazione Geografica tipica".
Oltre che sulla etichetta recante le indicazioni obbligatorie,
le menzioni in questione possono figurare, o possono essere ripetute,
su una o più etichette complementari.
Nei casi in cui i nomi propri, ragioni sociali o indirizzi di
ditte, cantine, fattorie e simili contengono in tutto o in parte
termini geografici riservati ai Vini DOCG, DOC o IGT, o possono
creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati
per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due
di larghezza ed, in ogni caso, non siano superiori ad un quarto,
sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione
del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale
del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza
di quanto stabilito ai sensi dell'art. 10 Legge 164/92.
|