> Siti e blog del Network ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() TigullioVino.it
© |
L'APPE sulle tabelle sull'alcol: informazioni pasticciate Contrariamente a quanto riportato su alcuni mezzi di informazione, l’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) di Padova, in sintonia con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), precisa che l’obbligo di esporre dal 23 settembre le tabelle con le indicazioni dei tassi alcolemici riguarda esclusivamente i locali “ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all’attività di somministrazione di bevande alcoliche”, come espressamente richiamato dall’articolo 6 della legge 160 del 2 ottobre 2007. <<La confusione è tale – ha commentato Angelo Luni, Segretario dell’Associazione che raggruppa 1.600 esercenti a Padova e provincia - che lo stesso Emanuele Scafato, Direttore Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, ha confermato durante un’intervista radiofonica che ad esporre le tabelle devono essere solo i locali che effettuano intrattenimento>>. All’APPE fanno sapere che si considerano spettacoli e trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi tutti quelli per i quali deve essere rilasciata la licenza prevista dall’articolo 68 o 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Pertanto sono soggetti a dotarsi delle tabelle, a mettere a disposizione degli avventori l’alcol test e a cessare la somministrazione di alcolici dopo le due di notte, tutti i locali dove si effettuano attività per le quali deve essere richiesta la licenza del citato articolo 68 oppure il 69, quest’ultimo valido per concertini e audizioni. Non è soggetto al rilascio di tale licenza la detenzione di apparecchi televisivi, radiofonici, di filodiffusione, di intrattenimento quali i videogiochi, i biliardi, nonché riproduttori di cd non serviti da un DJ. L’utilizzo di apparecchi radio-televisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini sono considerate, a tutti gli effetti, “attività accessorie”, e come tali non possono rientrare tra gli spettacoli e gli intrattenimenti, come definiti dal TULPS. Sempre riguardo ai televisori, l’APPE precisa che occorre la licenza prevista dall’articolo 69 del TULPS solo nel caso in cui le sedie del locale siano disposte a platea e si richieda un prezzo per assistere allo spettacolo, e quindi, il locale risulti allestito in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento. Riepilogando, a sottostare al dettato normativo ci sono i locali da ballo, le discoteche, i disco-pub, i disco-bar con musica dal vivo oppure con dj, ma anche i bar e ristoranti con spettacoli saltuari, alla stessa stregua di circoli privati, sagre, feste di partito, festival, ecc., sempre in presenza di spettacoli e trattenimenti organizzati. Le tabelle sono disponibili presso gli uffici dell’APPE di Via Savelli 28 a Padova (tel. 049.7817222), nonché presso le segreterie mandamentali e alcuni recapiti comunali. Il materiale può, però, essere scaricato anche dal sito dell’Associazione (www.appe.pd.it) oppure quello della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (www.fipe.it). |