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Colli Perugini Doc

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La DOC Colli Perugini si produce in Umbria e il territorio interessato si estende nella provincia di Perugia, zona interessata alla produzione di vino fin da tempi remoti. E' però solo dagli inizi del 1900 che si è tornati a produrre nuovamente nei comuni di Deruta, Marsciano, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Plegaro e della stessa Perugia, e in provincia di Terni, in parte del territorio comunale di San Venanzo.

Queste sono le tipologie previste:

Bianco, vitigno Trebbiano Toscano minimo 50%, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione massimo 50%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari, titolo alcolometrico minimo 11%.
Rosso, vitigno Sangiovese minimo 50%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione massimo 50%, titolo alcolometrico minimo 11,5%.
Rosato, vitigno Sangiovese minimo 50%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione massimo 50%, titolo alcolometrico minimo 11,5%.
Novello, vitigno Sangiovese minimo 50%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione massimo 50%, titolo alcolometrico minimo 11,5%.
Trebbiano, vitigno Trebbiano minimo 85%, titolo alcolometrico minimo 11%.
Grechetto, vitigno Grechetto minimo 85%, titolo alcolometrico minimo 11,5%.
Sangiovese, vitigno Sangiovese minimo 85%, titolo alcolometrico minimo 12%.
Cabernet Sauvignon, vitigno Cabernet Sauvignon minimo 85%, titolo alcolometrico minimo 12%.
Merlot, vitigno Merlot minimo 85%, titolo alcolometrico minimo 12%.
Chardonnay, vitigno Chardonnay minimo 85%, titolo alcolometrico minimo 11%.
Vin Santo o Vino Santo, vitigno Trebbiano Toscano minimo 50%, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione massimo 50%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari, titolo alcolometrico minimo 16%.
Spumante, vitigni Grechetto, Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Grigio da soli o congiuntamente minimo 50%; altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nelle province di produzione massimo 50%, titolo alcolometrico minimo 11%.

Con le ultime modifiche del disciplinare, la DOC ha introdotto anche le versioni "rosato", "novello" e ancora più interessante "Vin Santo o Vino Santo".